per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10% si applica:
1) sull’intero valore della prestazione se i beni “significativi” (come sopra individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione
Esempio
Valore complessivo delle prestazioni 100.
Valore dei beni significativi 30.
L’IVA al 10% si applica sull’intero valore della prestazione: 100
2) se l’importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione l’IVA al 10% si applicherà:
• sia sull’importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi (esempio: 100 valore complessivo della prestazione – 60 valore dei beni significativi = 40 valore netto della prestazione);
• sia su una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione netta come sopra determinata (cioè su 40);
• solo sul residuo (20) verrà applicata l’aliquota ordinaria.
In conclusione:
A). valore complessivo della prestazione 100
B). valore dei beni significativi 60
C). valore netto della prestazione (A-B)100 – 60 = 40
D). quota parte beni significativi uguale al valore netto della prestazione (=C) 40
IVA aliquota ridotta 10% su 80 ( C+D)
IVA aliquota ordinaria (22%) su 20 (A-C-D)
Qualora nell’intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura deve distintamente essere indicato:
• il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
• la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10%;
• l’eventuale parte soggetta ad aliquota ordinaria.
La locuzione utilizzata dalla norma “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” ricomprende:
• singole unità immobiliari a destinazione abitativa ( categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
• interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini - ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
L’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi ha poi ritenuto di dover approfondire il tema in riferimento ai seguenti beni:
• tapparelle, scuri, veneziane;
• zanzariere;
• inferriate o grate di sicurezza.