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PMI srl 2018: le novità normative nel diritto societario

Circolazione quote delle PMI srl tramite i portali di raccolta di capitali

In generale il decreto legislativo 129/2017 estende a tutte le società in forma si S.R.L rientranti nella definizione di PMI di cui sopra, il regime di dematerializzazione in deroga al regime di circolazione delle partecipazioni previste dal codice civile (art. 2470).
Tornando nel merito dell’emissione degli strumenti, la deroga cambia proprio l’ambito soggettivo di riferimento che ora diventa:

  • PMI
  • Imprese sociali
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
  • Società di capitali che investono prevalentemente nelle PMI.

In questo modo è così possibile utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare presso terzi le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di s.r.l
Le norme prevedono che il regime alternativo di trasferimento delle quote deve essere chiaramente indicato nel portale della società.
Inoltre, in linea generale l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

Il procedimento alternativo di sottoscrizione e trasferimento delle quote emesse PMI in forma di s.r.l. coinvolge gli intermediari abilitati all'esercizio dell'attività di negoziazione e consente che siano gli intermediari stessi a procedere alla sottoscrizione e all'acquisto delle quote in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori, rinviando al termine della campagna di crowdfunding l'iscrizione nel registro delle imprese.
Così le partecipazioni possono circolare ed essere oggetto di sottoscrizione e successivi trasferimenti sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall'intermediario, che rilascia al socio, al sottoscrittore o all'acquirente un documento di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali. Tale certificazione:

  • è nominativamente riferita al sottoscrittore
  • non è trasferibile
  • non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote.

 

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato


Aggiornata il: 31/08/2018