Con il responso in commento, l’Agenzia delle entrate ha:
- condiviso la tesi ermeneutica esposta dal contribuente,
- fornito l’interpretazione dell’articolo 19-bis2, commi III e VIII, del d.P.R. n. 633/1972, dal cui combinato disposto si evince la mancata possibilità di rettificare la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing,
- specificato che dall’esame del combinato disposto dei commi III ed VIII dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, si rileva che l’intervallo temporale di sorveglianza, decennale, al fine di operare la rettifica della detrazione dell’IVA, per:
-
i fabbricati,
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le porzioni di fabbricati,
decorre da:
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acquisto,
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ovvero ultimazione degli stessi.
- evidenziato che occorrerà valutare se, in presenza di specifiche “circostanze”, i beni immobili possano considerarsi, in sostanza, acquistati in epoca anteriore rispetto alla data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale,
- configurato le circostanze:
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nella fattispecie ove il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare globale della locazione finanziaria,
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in ulteriori casi similari.