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La responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

Il reato di omessa dichiarazione.

La condotta illecita di “omessa dichiarazione” è penalmente punita a mente dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

A seguito della revisione normativa subita nel 2015 dal D.Lgs. n. 74/2000, attualmente il corpo dell’art. 5 risulta essere il seguente:

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La condotta illecita si concretizza, quindi, con la mancata presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte dirette o all’IVA.

Con riguardo alla condotta in argomento, la circolare operativa n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”) sottolinea come per espressa previsione normativa la dichiarazione non si considera omessa, ai fini penali, se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto, aggiungendo che il delitto in questione si configura come reato istantaneo che si consuma, appunto, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

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Aggiornata il: 23/09/2018