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Nuove opportunità per i commercialisti con la Riforma della Crisi d'impresa

Elaborazione degli indicatori della crisi (Articolo 13)

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene chiamato ad elaborare i cd. indicatori della crisi, ovvero dei rilevatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi in atto:

  • tenendo conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali,
  • con cadenza almeno triennale,
  • con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.,
  • che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi,
  • che una volta individuati verranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:

  • alle start-up innovative (di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221),
  • alle PMI innovative (di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33),
  • alle società in liquidazione,
  • alle imprese costituite da meno di due anni.

Tenendo conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la stessa bozza di decreto prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente, quindi anche un  commercialista, attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Lo stesso progetto di decreto individua come indicatori di crisi:

  • gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
  • il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi,
  • i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
Fonte:


Aggiornata il: 15/10/2018