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Nuove opportunità per i commercialisti con la Riforma della Crisi d'impresa

Delegati all’interno del comitato dei creditori (Articolo 138)

La riforma in esame conferma il ruolo di perito ed esperto della materia al dottore commercialista, già assegnato dalla precedente disciplina. In particolare, la norma che attiene alle modalità di funzionamento del comitato, organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, prevede la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l’espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

In sintesi il comitato dei creditori deve essere nominato:

  • dal giudice delegato,
  • entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale,
  • sulla base delle risultanze documentali,
  • sentito il curatore,
  • tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,
  • con tre o cinque membri scelti tra i creditori,

E inoltre:

  • entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente,
  • si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato,
  • ogni componente può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
Fonte:


Aggiornata il: 15/10/2018