L’art. 16 prevede l’istituzione dell’OCRI - Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa - presso ciascuna CCIAA, con il compito di:
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ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 (degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati),
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gestire il procedimento di allerta,
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assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Al contempo, l’art. 17, statuisce che, ricevuta:
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la segnalazione (di cui agli articoli 14 e 15),
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ovvero l’istanza del debitore (di cui all’articolo 19, comma I),
il referente procede senza indugio a:
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dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti,
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nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:
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uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
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uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente;
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uno, appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
Tuttavia, fino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (disciplinato all’articolo 356), i componenti del sunnominato collegio (quindi, di cui all’articolo 17, comma I, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti:
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all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
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all’albo degli avvocati,
i quali abbiano:
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svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore,
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assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.