Nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di:
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curatore,
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commissario giudiziale,
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liquidatore,
varie figure, tra le quali, la prima categoria elencata dalla disposizione riguarda, appunto, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre che quelli iscritti all’albo degli avvocati).