In tale contesto, sono state introdotte anche delle modifiche nella nozione di stabile organizzazione. Infatti, il comma 1010 della citata Legge n. 205/2017 ha integrato la definizione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR, precisando le tipologie escluse dal concetto di stabile organizzazione. Nel merito, è stata aggiunta – al comma 2 del menzionato articolo del TUI – la nuova lett. f-bis) con lo scopo di comprendere in tale nozione “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.
Allo stesso tempo, le modifiche recate ai commi 4 e 7, del predetto art. 162, definiscono le esclusioni dal concetto di “stabile organizzazione” nel quale non possono ricomprendersi:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito / esposizione / consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito / esposizione / consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lett. da a) ad e)[2].
A mente del comma 5 dell’art. 162 cit., le suddette esclusioni non si applicano ad una sede fissa di affari utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa - o un’impresa strettamente correlata - svolge l’attività nello stesso luogo o in altro luogo in Italia e:
i) lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata;
ii) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle 2 imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate[3] nei 2 luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario;
iii) purché le attività svolte dalle 2 imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei 2 luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.
A mente, inoltre, del successivo comma 6 dell’art. 162, qualora un soggetto agisca in Italia per conto di un’impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti siano:
i) in nome dell'impresa;
ii) relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che quest’ultima ha il diritto di utilizzare;
iii) relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa;
iv) l’impresa è considerata avente una stabile organizzazione in Italia in relazione ad ogni attività svolta dal soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di quest’ultimo siano limitate allo svolgimento delle attività escluse ex lege dal concetto di stabile organizzazione a mente del precedente comma 4, attività che, anche se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede fissa una stabile organizzazione[4].