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Il punto sulla web tax in attesa dei decreti attuativi

La web tax ancora in attesa del decreto attuativo del MEF

Le suddette norme demandavano al MEF l’emanazione di un apposito Decreto applicativo delle nuove disposizioni.

Nel merito, il comma 1012 della richiamata Legge n. 205, stabilisce che le prestazioni di servizi da assoggettare alla nuova web tax debbano essere individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.

Con il predetto decreto, inoltre, dovranno[5] essere stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Inoltre, con uno o più provvedimenti direttoriali potranno essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina in esame.

Tutte le disposizioni sopra citate, a mente del comma 1017 dell’articolo unico della Legge n. 205 cit., si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione, che dovrà individuare le prestazioni tassabili, previsto dal precedente comma 1012.

Va detto che, allo stato, i suddetti decreti non sono stati ancora emanati e i termini fissati dal comma 1012 non possono essere intesi a pena di decadenza. Pertanto non si può escludere che tali previsioni possano finanche slittare oltre il 2019. Peraltro, va detto, l’entrata in vigore e l’applicazione della web tax italiana è fortemente osteggiata a livello europeo laddove si sta cercando di definire una modalità di tassazione condivisa e non limitata ai singoli Stati.



[1] La nuova imposta, pari al 3%: i) va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione; ii) si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni; iii) è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura (o altro documento da inviare unitamente alla fattura) di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni; iv) va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

[2] Secondo quanto stabilito dal comma 4-bis della norma in commento, le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

[3] Ai fini delle disposizioni dell’art. 162, D.P.R. 917/1986, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se: i) l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto; ii) l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell’altra (nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); iii) entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50% del capitale sociale).

[4] A norma del comma 7, le previsioni del comma 6 non si applicano nel caso in cui il soggetto, che opera in Italia per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, qualora un soggetto operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, lo stesso non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.

[5] Cfr., in tal senso, il comma 1015 dell’articolo unico della Legge n. 205 citata.

 

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Aggiornata il: 27/10/2018