In primo luogo si introducono novità inerenti la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico, collegio sindacale e revisore legale). Infatti l’art. 398 del citato schema di decreto legislativo prevede la sostituzione del terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile introducendo soglie quantitative significativamente inferiori rispetto a quelle previste nella versione previgente di tale articolo del codice civile per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l..
In particolare il novellato art. 2477 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
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2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
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2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
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10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Si riporta di seguito il confronto tra la normativa vigente e le novità introdotte dalla bozza del citato decreto legislativo
Dispositivo dell'art. 2477 del codice civile vigente
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Dispositivo dell'art. 2477 del codice civile modificato dall'art. 378 della bozza di DLgs. attuativo della L. 155/2017
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la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
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la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
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la società controlla una società obbligata alla revisione legale de conti
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la società controlla una società obbligata alla revisione legale de conti
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limiti quantitativi:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
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limiti quantitativi:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
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Nel citato documento è previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti.