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Pace fiscale 2018 per società sportive:come fare

Requisiti oggettivi della pace fiscale per ASD e SSD

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi è opportuno specificare che ve ne è uno di carattere generale introdotto dal D.L.119/2018 e rivolto alla generalità dei contribuenti, nonché alle ASD e SSD, ed uno specifico per tali tipologie di Enti.

Il primo requisito è costituito dal fatto che è possibile aderire alla pace fiscale in esame solo per quegli atti del procedimento di accertamento, notificati e sottoscritti entro il 24 Ottobre 2018. Per tali atti, inoltre, non deve essere stata operata l’impugnazione dell’atto ma deve essere ancora possibile farlo in quanto la legge richiede espressamene che si tratti di atti non impugnati ma ancora impugnabili.

Il provvedimento 301338/2018 pubblicato dall’ Agenzia il 14 novembre, attraverso un rimando al provvedimento 298724/2018 del 9 novembre, ha chiarito che possono essere oggetto di definizione anche:

  • gli inviti al contraddittorio (per i quali entro il 24 ottobre non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento);
  • gli accertamenti con adesione (sottoscritti entro il 24 Ottobre, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data);

Altro requisito oggettivo è rappresentato da un limite quantitativo introdotto dal coma 3 dell’art.7 D.L.119/2018 il quale recita: “La definizione agevolata… è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata”. Sostanzialmente quindi vi è un limite quantitativo di 30.000 euro a cui fare riferimento:

  • per ogni anno accertato,
  • per ogni singola imposta accertata (IRES o IRAP).

L’Iva non rientra invece entro tale limite in quanto, come si dirà a breve, deve essere versata per intero.

Qualora la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite è possibile tuttavia aderire alle definizioni disciplinate, per la generalità dei contribuenti, dall’ artt. 2 del DL.119/2018. È quindi previsto che gli enti nei confronti dei quali siano state accertate imposte superiori a 30.000 euro (considerate singolarmente e per ogni esercizio) possano usufruire della definizione, seppur meno vantaggiosa, prevista per il resto dei contribuenti e pagare l’intero importo delle somme accertate a titolo d’imposta e non pagare nulla che riguardi sanzioni e interessi.

Imposta accertata
Maggiore di 30.000 euro minore di 30.000 euro

Definizione agevolata ex art.2

Definizione agevolata ex art.7

 

Fonte:


Aggiornata il: 19/11/2018