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Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

A titolo meramente esemplificativo:

Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

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Aggiornata il: 28/01/2019