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Regime forfettario 2019 e rettifica detrazione Iva

Passaggio al regime forfettario 2019: rettifica detrazione IVA

Nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 comma 3 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. 

L'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi cinque anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).

La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

BENI E SERVIZI NON CEDUTI O NON ANCORA UTILIZZATI AL 31.12.2018
TIPOLOGIA BENI RETTIFICA
 < 516.46 € NO
 AMM.TO > 25% NO
 Rimanenze di magazzino SI
 Beni strumentali (anche immateriali) acquistati dopo il 1° gennaio 2015 SI
 Beni Immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2010 SI

La rettifica deve esser eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi, per un contribuente forfettario dal 2019, va eseguita nel modello IVA 2019 (rigo VF70).

Secondo quanto indicato nella circolare n°73 E del 21.12.2007, ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997. 

Fonte:


Aggiornata il: 20/03/2019