Il 4° comma dell’art. 25 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e contenente misure per la crescita del paese, ha stabilito che le imprese sociali aventi forma di società di capitali o cooperativa (comprese anche le cooperative sociali, visto che la norma parla di cooperative in generale, senza prevedere esclusioni), possono assumere la qualifica di “start-up innovativa a vocazione sociale” attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se:
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costituite ed operanti da non più di 48 mesi,
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non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda,
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aventi la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia,
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con azioni o quote non quotate su mercati regolamentati
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valore della produzione annua non superiore ai 5 milioni di Euro,
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operanti in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 oggi sostituito dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali,
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senza scopo di lucro e che rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 citato, escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Inoltre la società deve possedere almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti delle start-up innovative
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livello delle spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione,
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impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale)
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l’essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, ecc. o dei diritti relativi ad un software originario registrato presso la SIAE.
Infine, la maggioranza delle quote o azioni e quella dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della start-up devono essere detenute da persone fisiche all’atto della costituzione di essa e per i 24 mesi successivi.