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Sanatoria errori formali: ecco le regole

Violazioni formali correggibili

Sono regolarizzabili le violazioni formali per le quali è competenza dell’Agenzia delle Entrate l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Le violazioni inoltre devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018 e i soggetti che possono aver commesso l’errore sanabile sono:

  • il contribuente,
  • il sostituto d’imposta,
  • l’intermediario
  • altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:

  • sulla determinazione della base imponibile,
  • sul calcolo dell'imposta e
  • sul versamento del tributo

ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Nel provvedimento viene specificato che non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

La regolarizzazione non si applica:

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli appena elencati;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La regolarizzazione non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento a IVAFE e IVIE.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 19/03/2019