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Pace fiscale 2019: scadenza per la definizione degli errori formali al 31 Maggio

Sanatoria errori formali 2019: periodi d’imposta definibili

Come già accennato, possono essere oggetto di sanatoria le irregolarità formali per le quali non è ancora decaduto il termine di accertamento alla data del 24 Ottobre 2018.

In considerazione del fatto che la disciplina in vigore prima dell’anno d’imposta 2016 prevedeva che, per le imposte sui redditi e per l’Iva, l’accertamento poteva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, gli anni ancora accertabili alla data del 24 Ottobre 2018 sono gli anni dal 2013 al 2018.

Tuttavia, la sanatoria in oggetto prevede il pagamento entro il 31 Maggio 2019 e pare opportuno evidenziare che a tale data è già noto se il periodo d’imposta 2013 sia stato oggetto di accertamento e quindi, in caso contrario, a parere della scrivente può essere evitato il pagamento.

Unica eccezione rispetto a quanto detto fino ad ora è rappresentata dal fatto che la disciplina in esame, al comma 6 dell’art.9 d.L.119/2018, ha prorogato di due anni i termini per l’atto di contestazione o per l’atto di irrogazione delle sanzioni, previsti, in caso di violazioni formali constatate all’interno di un PVC. Nella circolare dell’Agenzia dell’Entrate 11/E è stato anche precisato che la proroga dei termini non dipende dal fatto che il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata. La proroga prescinde, quindi, dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata dell’errore formale rilevato nel PVC, unico elemento essenziale è che all’interno di quest’ultimo vi sia almeno una irregolarità formale.

In quest’ultimo caso quindi è possibile, e probabilmente anche conveniente, sanare irregolarità formali che riguardano i periodi d’imposta 2013, 2012 e 2011 (ultimo anno ancora accertabile nel 2018 per effetto della proroga) purché ovviamente i PVC non siano oggetto:

  • di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
  • di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

È utile sottolineare che, nel caso in cui nello stesso processo verbale siano state constatate, per lo stesso periodo d’imposta, sia violazioni sostanziali sia violazioni formali non collegate al tributo (ad esempio l’irregolare tenuta della contabilità od errori formali nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi), il contribuente ha facoltà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 9 D.L.119/2018 per le violazioni formali in autonomia rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali.

È noto che i termini di accertamento ordinari erano prorogati di un anno, dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/1972 prima della modifica apportata dalla L.208/2015, in caso di omessa dichiarazione; tuttavia l’omissione della presentazione di una dichiarazione non può essere considerato un errore formale, anche nel caso non vi sia debito d’imposta, e quindi, ai fini della definizione agevolativa in esame, non può esservi alcun collegamento tra la proroga in esame e la definizione agevolata delle formalità.

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Aggiornata il: 21/05/2019