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No deal Brexit: conseguenze per le imprese

Contratti commerciali , Privacy, Proprietà intellettuale

  1. CONTRATTI COMMERCIALI

La legge inglese continuerà ad essere una buona scelta tra le diverse leggi nazionali da applicare ai contratti. Dopo la Brexit questo non cambierà.

Tuttavia, visto che la scelta dei tribunali inglesi per risolvere le controversie può essere problematica, sarà meglio fare riferimento alle procedure di arbitrato, che non verranno inficiate dalla Brexit.

Se si stipula un contratto con una parte di un altro Stato membro dell'UE, bisogna considerare se l'arbitrato risulta il forum più appropriato per risolvere le controversie.

  1. PROTEZIONE DEI DATI

Dopo la Brexit, la normativa sulla protezione dei dati personali europea (GDPR) non si applicherà più direttamente al Regno Unito.

Tuttavia, il Data Protection Act del 2018 inglese rimarrà in vigore, incorporando il GDPR nella legislazione del Regno Unito.

In caso di mancato accordo, il Regno Unito diventerebbe un paese terzo. Qualsiasi trasferimento di dati personali dall'UE al Regno Unito dovrebbe essere legittimato da metodologie adeguate, come clausole standard, o regole aziendali vincolanti (BCR).

Il Regno Unito potrebbe ancora ottenere una decisione di adeguatezza da parte dell’autorità competente, riconoscendo un livello adeguato di protezione dei dati. In assenza di una decisione di adeguatezza, il Regno Unito manterrà livelli sostanzialmente equivalenti di protezione dei dati personali. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dal Regno Unito all'UE, il Regno Unito ha chiarito che riconoscerà tutti i paesi del SEE, Gibilterra e le istituzioni dell'UE come soggetti che forniscono un livello adeguato di protezione dei dati, cosi non sarà necessario  prestare garanzie ulteriori per legittimare il trasferimento di questi dati.

  1. PROPRIETA` INTELLETTUALE

Marchi: la denominazione "UK part" dei marchi dell'Unione europea già registrati come EUTM (European Trade Marks) verrà automaticamente clonata in una registrazione equivalente del marchio britannico, senza ulteriori oneri amministrativi per i proprietari, ai sensi della normativa sul registro ufficiale.

I richiedenti la registrazione del marchio, le cui richieste risultano ancora pendenti, dovranno presentare una nuova domanda in UK per la protezione del marchio equivalente previsto dalla nuova legislazione post Brexit, entro 9 mesi dalla data in cui gli UK lasceranno l’UE .

Le opposizioni e le azioni di invalidità presentate presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, basate esclusivamente sul precedente diritto britannico, scompariranno automaticamente come "infondate" il giorno dell'uscita degli UK.

Importazioni / scambi paralleli nel Regno Unito dall’Unione Europea: a tal proposito si prevede un sistema di "esaurimento" dei diritti nazionali.

La Brexit non influirà sulle leggi sui brevetti esistenti nel Regno Unito e in Europa (Convenzione europea sui brevetti, EPC).

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Aggiornata il: 27/09/2019