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Modello 770/2019: invio telematico entro il 31.10.2019

Trasmissione del mod. 770/2019 in più flussi

La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, Mod. 770/2019, deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica:

  1. direttamente dal sostituto d’imposta;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  3. tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  4. tramite società appartenenti al gruppo.

Come previsto per l'anno scorso, c'è la possibilità di suddividere il Mod. 770 in più flussi, inviando, in aggiunta al frontespizio, i Quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite nella CU
  • somme liquidate per pignoramento presso terzi e su somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

ATTENZIONE: l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

In passato l’invio di flussi separati era subordinato alla presenza di intermediari diversi per ciascuno dei flussi (es: il sostituto incaricava il commercialista all’invio dei dati riferiti al lavoro autonomo mentre incaricava il consulente del lavoro per l’invio dei dati riferiti al lavoro dipendente).

Da quest’anno la possibilità è ampliata alla trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto (es: il datore di lavoro invia prima i dati riferiti al lavoro autonomo e poi quelli del lavoro dipendente).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 18/10/2019