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Divieto di patti successori: modifiche in arrivo

Il divieto di patti successori

Due sono le disposizioni che, laconicamente e in modo tassativo, segnano i confini del diritto successorio italiano:

  • art. 457 c.c.: “l’eredità si devolve per legge o per testamento”;
  • art. 458 c.c..: “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta”.

L’articolo 458 c.c. sancisce la nullità di ogni patto finalizzato a disporre della propria successione, dei diritti di una successione che si deve ancora aprire od avente ad oggetto la rinuncia a diritti successori su una successione ancora da aprirsi. In tal modo si vuole assicurare la massima tutela della libertà testamentaria: il testatore è libero di cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino alla morte. Inoltre, la nullità dei patti è collegata alla scelta, fatta dal legislatore del codice civile, sulla tipicità della delazione successoria di cui all’art. 457 c.c., secondo la quale è possibile succedere solo per legge (successione per legge) o per testamento (successione testamentaria) così escludendo ogni ipotesi di delazione “contrattuale” o “pattizia”.

In Europa. Nell’ambito degli ordinamenti europei, si riscontra una situazione tripartita:

  • vigenza del divieto di patti successori: Italia, Albania, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Romania, Russia;
  • validità dei patti successori tout court: ordinamento regionale autonomo di Ibiza e Formentera;
  • validità degli accordi tra vivi con funzione mortis causa con specifiche limitazioni: resto dei Paesi europei.
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Aggiornata il: 24/10/2019