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Divieto di patti successori: modifiche in arrivo

I progetti di riforma

I numerosi disegni di legge, che si sono succeduti negli anni, volti all’abolizione del divieto di patti successori, così favorendo una più agevole circolazione dei beni, ed adeguando la normativa italiana alle mutate condizioni sociali, non hanno trovato compimento. Ad esempio, nel gennaio 2014 (DDL n. 1251) in una proposta di legge si era balenata la possibilità che un soggetto potesse rinunciare, in modo anticipato, ai diritti, al medesimo spettanti, su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne avrebbero fatto parte), come pure la possibilità per i legittimari di rinunziare ai loro diritti, anche durante la vita del donante.

Il DDL in discussione al Senato. Il 19 marzo 2019, al Senato, è stato presentato un DDL (S. 1151) dove si prospetta la delega al Governo per una revisione omnibus del codice civile: associazioni, fondazioni, trust, accordi prematrimoniali, regole sulle successioni, disciplina generale del contratto, responsabilità civile. In ambito successorio il disegno di legge delega si presenta altamente innovativo: i principi e i criteri direttivi (art. 1, co. 1, lett. d) intervengono sul divieto di patti successori (oggi previsto dall’art. 458 c.c.): sulla base dello stesso il legislatore delegato sarebbe chiamato a modificare la normativa vigente, prevedendo la possibilità di stipulare patti sulle successioni future che consentano di devolvere specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specificamente indicati, nonché di rinunciare irrevocabilmente, da parte di soggetti successibili, alla successione generale o a particolari beni, ferma restando l’inderogabilità della quota di riserva prevista dal codice civile.

Lo scenario futuribile. L’eventuale riforma potrebbe:

  • consentire la conclusione di patti successori istitutivi, attraverso i quali un soggetto viene nominato erede dal proprio futuro dante causa (pur se limitatamente alla devoluzione di beni del patrimonio ereditario specificamente individuati e in favore di successori indicati);
  • eliminare il divieto di patti successori rinunciativi, attraverso i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta (ma facendo salva l’inderogabilità della quota di riserva).

In definitiva, se il progetto in esame troverà compimento, la successione potrà regolarsi su base contrattuale o pattizia, con la conseguenza che il testamento diverrà appannaggio soltanto di chi, in senso egoistico, voglia devolvere i beni del proprio patrimonio senza interpellare chi li riceverà o, ancor peggio, chi avrebbe voluto riceverli.

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Aggiornata il: 24/10/2019