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Legge di bilancio 2020: guida alle novità in vigore dal 1° gennaio 2020

Misure per le imprese nella Legge di bilancio 2020

Anche per le imprese le novità sono tante, prima di tutto:

  • Viene ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0", prevedendo:
    • arriva il nuovo Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali al posto di Super ammortamento e Iper ammortamento
      Al Senato è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente prevista nel disegno di legge, al posto della proroga al 2020 del superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, e che con riferimento ad alcuni investimenti, riguarda anche i professionisti oltre alle imprese. Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:
      • per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
        • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
        • 20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
      • per gli investimenti in beni strumentali diversi:
        • 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
      • per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017:
        • 15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro (comma 190).
    • previsto anche un nuovo Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese
      Addio anticipato al credito d'imposta R&S destinato originariamente a restare in vigore fino al 2020. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019. Il credito di imposta è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi :
      • per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,
      • per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
      • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
      • per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
         
  • Confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e eliminazione dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
     
  • Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia
    Confermata la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
     
  • Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese
    Confermato il ripristino dell’ACE il cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica, fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio all'1,3 per cento.
     
  • Piano straordinario per la promozione del Made in Italy
    Stanziati 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.
     
  • Credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore
    Proroga al 2020 del credito d’imposta, concesso alle PMI italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2019.
     
  • Credito Imposta investimenti Mezzogiorno
    Confermate la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno dedicato ai titolari di reddito d’impresa che acquisiscono anche in leasing beni strumentali nuovi per strutture ubicate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
     
  • Resto al Sud
    Viene stabilito che, in merito alla misura rivolta ai giovani imprenditori nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
     
  • Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali
    Si amplia il credito d'imposta per le edicole che nel 2020 viene riconosciuto anche nei casi in cui l'attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
     
  • Estromissione beni strumentali
    Torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. In particolare, il comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
     
  • Fringe Benefit auto aziendale
    Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica così da penalizzare i veicoli più inquinanti. In particolare, si dispone che:
    • per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% (in luogo del 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.
    • In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per Km, viene assunto il 30% dell'importo (in linea con la legislazione vigente).
    • In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per Km, viene assunto il 40% per l'anno 2020 e il 50% per l'anno 2021.
    • Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per Km , viene assunto il 50% per l'anno 2020 e il 60% per l'anno 2021.
       
  • Imposta sui contenitori di plastica usa e getta
    Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
    In base alle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, sono esclusi dall'imposta:
    • i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile
    • i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002,
    • nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
      L'imposta sul consumo di MACSI ammonta a 0,45 euro (era invece 1 euro nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.
       
  • Rivalutazione dei beni
    Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, con la previsione di un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.
    Inoltre viene aumentata dal 20 al 26%
    l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
    Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 23/12/2019