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Accertamento induttivo: metodologie puntuali per definire il reddito

Accertamento induttivo e correttezza contabile sostanziale

Il contesto normativo in cui si inserisce la vicenda in esame è quello che regola i c.d. metodi di accertamento per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili tra i quali rientra, a pieno titolo, quello analitico-induttivo secondo il quale, la sussistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, risulta essere desumibile anche in presenza di mere presunzioni semplici, purché corroborate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tale metodologia di controllo incide sulla determinazione di singoli componenti, ma la qualificazione del reddito continua a essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio e della contabilità la quale, pertanto, non viene considerata tout court inattendibile.

La sentenza in esame prende le mosse da un accertamento di tipo analitico-induttivo basato sulle percentuali di ricarico, di cui all’art. 39 co. 1 lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, per il quale “l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Il fatto che la contabilità sia formalmente regolare non prova affatto che ciò che in essa è rappresentato corrisponda al vero dal momento che, soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni, la contabilità rappresenta soltanto ciò che l’imprenditore ha piacere di enunciare.

Più in particolare è stato correttamente rilevato che, la metodologia di determinazione analitico-contabile dei redditi può essere adatta esclusivamente alle grandi imprese, le quali necessitano di un impianto di rilevazione contabile finalizzato non tanto a determinare il reddito imponibile, ma piuttosto a garantire una regolare gestione dell’azienda, tenuto conto che la contabilità viene posta a presidio dell’organizzazione aziendale e soltanto in via collaterale diviene funzionale alla determinazione della ricchezza tassabile.

Tutto ciò premesso è tuttavia necessaria la sussistenza di un punto di partenza che permetta di evitare un uso indiscriminato delle stime da parte degli organi accertatori considerato che, nelle verifiche tributarie, è indispensabile procedurizzare i controlli.

La correttezza della contabilità andrebbe indagata sempre sul piano sostanziale e non formale in quanto l’infedeltà sostanziale delle registrazioni contabili viene frequentemente rivelata proprio dalla sua incoerenza rispetto alla realtà fattuale.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/11/2019