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Adempimenti 2020 degli esportatori abituali: la dichiarazione d'intento

Gli obblighi dell'esportatore dal 1 gennaio 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'esportatore e il fornitore:

- cade l’obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore;

- non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti che si intende effettuare sfruttando il plafond, il protocollo telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della Dichiarazione d'intento, affinche' questi possa verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal suo cliente;

-  gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale;

Siamo ancora in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative, ma possiamo dire che prudenzialmente gli adempimenti da osservare, in ordine cronologico, sono i seguenti:

1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all'Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d'intento; in attesa del nuovo modello va bene presentare il vecchio;

2) riceve la risposta con tanto di n. di protocollo di ricezione e se la stampa;

3) comunica al suo fornitore (a nostro parere utilizzando la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l'ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall'Ag. Entrate.Noi suggeriamo comunque di fare come prima, e cioe' inviare al fornitore sia la Dichiarazione d'intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico, soprattutto per quelle Dichiarazioni d'intento emesse nel 2019 e valevoli per il 2020, che andrebbero ancora numerate e protocollate nell'apposito registro.

4) Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell'Ag. Entrate e, se constata la regolarita', da quel giorno (ma non prima) puo' spedire la merce emettendo DDT e fattura Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c), citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico del cliente; il numero di protocollo può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo “Causale” ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”. Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, anche per avere sempre sottomano sia l'ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

Fonte:


Aggiornata il: 27/12/2019