Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Adempimenti 2020 degli esportatori abituali: la dichiarazione d'intento

10 Avvertenze per non sbagliare

  1. N.B.: la dichiarazione d'intento non puo' essere utilizzata per l'acquisto di benzina e gasolio da autotrazione, ad eccezione delle imprese di autotrasporto.
  2. Attenzione alle sanzioni: e' previsto che in capo al cedente / prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della D.I. all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’Iva.
  3. Fare attenzione alla revoca della D.I.: essa non va trasmessa all'Ag. Entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore.Sul punto e' purtroppo intervenuta la Cassazione la quale ha affermato quel che non ci aspettavamo, e cioe' che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10.12.2019 (momento di effettuazione dell'operazione), seguita da una revoca della D.I. datata 15.12.19, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 debba essere assoggettata ad Iva.
  4. Al contrario, una fornitura eseguita il 10.12.2019 seguita dalla ricezione di una D.I. in data 15.12.2019, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 vada assoggettata ad Iva.
  5. Vi rammentiamo infine che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dichiarazione d'intento con un nuovo importo: esso si sommera' a quello precedentemente comunicato.
  6. Attenzione a non barrare la casella "Dichiarazione Integrativa" perche' cio' significa annullare completamente la precedente Dichiarazione d'intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo.
  7. E' sempre possibile sospendere la Dichiarazione d'intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad es. tramite Pec.
  8. Ancora e' possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite Pec, senza nulla comunicare all'Ag. Entrate.
  9. E' possibile infine revocare la Dichiarazione d'intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via Pec e sempre senza nulla comunicare all'Ag. Entrate.
  10. Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad € 77,47 va "flaggato" il campo "Bollo" per il calcolo dell'importo periodico da versare.
Fonte:


Aggiornata il: 27/12/2019