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Auto affidate a dipendenti/amministratori: complicazioni a raffica

La deducibilità dei costi

Rimangono invariate, invece, le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali.
In particolare, la deduzione dei costi effettivi sostenuti per l’autovettura (come ad esempio gli ammortamenti, il carburante e le manutenzioni), concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un dipendente, è del 70% (e non del 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e del 70% per l’eccedenza, vedi la circolare 18.6.2008 n. 47/E, risposta 5.1).
In caso di assegnazione all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva, circolare 23.12.1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 7 marzo 2000, n. 25/E), mentre l’eccedenza è deducibile al 20% (circolari 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1 e 13 febbraio 1997, n. 37/E).

 

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Aggiornata il: 27/12/2019