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Chi materialmente distrugge le scritture contabili risponde penalmente.

Il principio espresso dalla Corte

In merito alla configurabilità del reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili”, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, la Corte di Cassazione Sez. III, ha stabilito con la sentenza n. 26247 del 08.06.2018 che il delitto in questione può configurarsi solo se la documentazione contabile, di cui si ritiene vi sia stato l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita, posto che non può distruggersi o occultarsi ciò che materialmente non esiste.

Nel 2018 i giudici di Piazza Cavour ha reso noto il principio di diritto secondo il quale la condotta punita dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 è soltanto quella afferente l’occultamento o la distruzione di scritture contabili e non anche quella relativa alla loro mancata tenuta.

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Aggiornata il: 24/01/2020