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Chi materialmente distrugge le scritture contabili risponde penalmente.

La vicenda esaminata

Il caso attenzionato dalla Corte è quello di un titolare di una ditta individuale che era stato condannato ad 1 anno di reclusione per il reato, tra gli altri, di “Occultamento e distruzione di documenti contabili”.

La difesa dell’imputato verteva, con riguardo al delitto previsto dall’art. 10, sul fatto che tale reato non poteva configurarsi in presenza di una condotta meramente omissiva, dato che gli elementi costitutivi erano rappresentati dalla materiale istituzione della contabilità, dall’effettiva produzione di reddito e volume d’affari, dalla prova circa l’istituzione delle scritture e la loro successiva distruzione o occultamento.

In sostanza non era possibile stabilire se il mancato rinvenimento dei documenti contabili fosse dovuto ad un’omissione originaria ovvero ad una sopravvenuta eliminazione.

Secondo la Corte, che partiva dall’assunto che il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili esclude la sussistenza del reato in presenza di una condotta meramente omissiva, il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, ma non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, anche perché questa viene già prevista e sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

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Aggiornata il: 24/01/2020