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Chi materialmente distrugge le scritture contabili risponde penalmente.

La decisione del giudice di legittimità

Con riferimento a quanto detto, il giudice supremo ha quindi affermato che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 può configurarsi solo se la documentazione contabile, di cui si ritiene vi sia stato l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita ed in tal senso gli ermellini hanno sottolineato: “[…] non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste”.

 

La Corte ha quindi concluso affermando che il reato previsto dall’art. 10 è “a condotta vincolata commissiva  con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile”.

Pertanto un comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo da rendere obiettivamente più difficoltosa, se non impossibile, la ricostruzione aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, non è sufficiente per la realizzazione del delitto, visto che per l’integrazione della fattispecie penale in argomento viene richiesto un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture.1

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1. Così pure Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02.03.2016

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Aggiornata il: 24/01/2020