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Web tax 2020: che cosa cambia

Esclusioni dalla tassazione

Il nuovo comma 37-bis specifica alcune prestazioni che non vengono considerati servizi digitali ai fini della Web tax. Si tratta:

  • della fornitura diretta di beni e servizi, resa nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • della fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web dello stesso fornitore;
  • della messa a disposizione di un’interfaccia digitale allo scopo esclusivo o principale di fornire servizi di comunicazione, contenuti digitali e servizi di pagamento; d) di taluni servizi digitali utilizzati nell’ambito delle attività regolate dal decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico dell’intermediazione finanziaria), nonché la cessione dei dati da parte dei soggetti che forniscono i predetti servizi;
  • delle attività nell’ambito delle piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali, carburanti e relativa trasmissione dei dati ivi raccolti.

 

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Aggiornata il: 04/02/2020