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Web tax 2020: che cosa cambia

Territorialità dell'imposta e modalità applicative

Territorialità dell’imposta.

L’imposta si applicherà allorché l’utente di un servizio tassabile venga localizzato – attraverso l’indirizzo IP o altro sistema di geolocalizzazione - nel territorio dello Stato, “nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali” (comma 40-bis).

Modalità applicative.

Il tributo andrà riversato all’erario entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di imposizione (comma 42).

I soggetti passivi dovranno presentare entro il 31 marzo dello stesso anno apposita dichiarazione annuale dei servizi tassabili forniti.

Per quanto riguarda invece i profili di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, il comma 44 specifica che si applicano le disposizioni Iva, per quanto compatibili.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia Entrate saranno definite le modalità applicative delle disposizioni relative a tale nuova imposta.

Per quanto riguarda tutti i gruppi societari, è prevista la nomina di una singola società del gruppo per l’assolvimento degli obblighi scaturenti dall’applicazione della nuova imposta.

I soggetti esteri privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e privi di un numero identificativo ai fini Iva, i quali realizzano nel corso dell’anno i presupposti d’imposta, dovranno fare richiesta all’Agenzia Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Eventuali soggetti residenti, facenti parte dello stesso gruppo aziendale dei citati soggetti non residenti, sono solidalmente responsabili con questi per le obbligazioni scaturenti da tale imposta.

Inoltre i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali (comma 43).

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Aggiornata il: 04/02/2020