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Passaggio al regime forfettario: cosa indicare nel quadro VO

Passaggio al regime forfettario nel 2019: rigo VO34

Nel caso invece in cui il contribuente ordinario abbia optato per tale regime, pur avendo i requisiti per aderire al regime fiscale di vantaggio, cd. regime dei minimi (di cui all'articolo 27, co 1 e 2 DL 98/2011) e voglia dal 2019 revocare l'opzione effettuata e passare al regime dei forfettari, dovrà barrrare il rigo VO34 casella 2 della dichiarazione dei redditi 2020.

In sede di dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) i soggetti che avendo optato, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto legge 192/2014, nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e decidano di revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario nel 2019 dovranno flaggare il rigo VO34 casella 3. Si tratta in questo caso di contribuenti che, avendo iniziato la propria attività nel 2015 e avendo optato per il regime dei minimi, non sono ancora arrivati alla scadenza del quinquennio o ai 35 anni di età e quindi devono comunicare la volontà di aderire al regime forfettario dal 2019.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 18/02/2020