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Vendite per corrispondenza: breve guida

Ambito oggettivo vendite a distanza e commercio elettronico

In merito all’ambito oggettivo delle vendite a distanza, si deve trattare di beni mobili con le seguenti esclusioni:

  • beni soggetti ad accisa
  •  mezzi di trasporto nuovi
  •  beni da installare, montare ed assiemare nello Stato del committente Ue.

Secondo la prassi (risoluzione 274/E/2009) anche la vendita di beni tramite internet (E-commerce) rientra nella disciplina in questione.

Il commercio elettronico può prevedere

  • la cessione “fisica” di beni materiali e quindi il Web è semplicemente strumento per la visione, la conclusione del contratto e il pagamento del bene che però viene consegnato al cliente in modo tradizionale (ai fini iva siamo in presenza di una cessione di beni) e si parla quindi di commercio elettronico indiretto;
  • la cessione elettronica (cosiddetto download) di beni quali programmi immagini, testi, informazioni (ai fini iva siamo in presenza di prestazioni di servizi) e si parla in questo caso di commercio elettronico diretto.

Il commercio elettronico indiretto è assimilato ai fini della disciplina iva alle vendite per corrispondenza e com'è noto per poter riscontrare la fattispecie prospettata dal citato articolo 41 è necessaria la sussistenza di due requisiti e nello specifico:

  • l’acquirente comunitario non deve essere un soggetto passivo d’imposta (deve quindi essere un consumatore finale, enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti di imposta);
  • il trasporto deve essere a carico del cedente (o da terzi per suo conto). 

In merito alle vendite per corrispondenza (e dunque al commercio elettronico indiretto) come disposto all’articolo 22 comma 1 del DPR Iva non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ne consegue che, rimanendo nell’ambito delle cessioni a privati consumatori, sarà sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 DPR IVA) ed eventualmente insieme al registro dei corrispettivi l’istituzione del registro delle fatture emesse (articolo 23 del DPR IVA).

 

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Aggiornata il: 28/02/2020