Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Vendite per corrispondenza: breve guida

Vendite a distanza: esonero dall'obbligo di trasmissione corrispettivi

Riguardo l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi e in particolare per quanto riguardo l’ambito degli esoneri da tali adempimenti, l’Agenzia dell’entrate attraverso la risposta n 198 del 19 giugno 2019 ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai soggetti che, appunto svolgono attività di e commerce ed in particolare e commerce indiretto e nello specifico ha affermato che “le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato”. In tal modo ha fatto riferimento a quanto già evidenziato della citata risoluzione 274 del 2009 alle vendita per corrispondenza “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.“

In sintesi, quindi i corrispettivi derivati dal commercio elettronico continuano ad esser esonerati dall’obbligo di invio telematico fermo invece restando gli obblighi di annotazione già citati.

Quindi laddove la vendita sia esercitata sia con negozio fisico che on line, nel primo caso alternativamente si può

  • emettere fattura (facoltativa);
  • emettere solo scontrini o solo ricevute (a richiesta si dovrà procedere a emettere fattura);
  • emettere sia scontrini sia ricevute (a richiesta si dovrà procedere a emettere fattura);

nel secondo caso la società potrà beneficiare dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

Fonte:


Aggiornata il: 28/02/2020