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Vendite per corrispondenza: breve guida

Tassazione nelle vendite per corrispondenza

Passando ora alla tassazione delle vendite per corrispondenza in ambito comunitario si possono avere diverse ipotesi (si parla ovviamente di vendite a privati):

  • a) l’iva è scontata in Italia nel caso in cui se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato, nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso, la soglia di €. 100.000 ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato;
  • b) l’iva è scontata nello stato di destinazione in base ad un’opzione e cioè le vendite nello Stato membro non superano la soglia di rilevanza ma è prevista la possibilità di un’opzione, da esercitare nella dichiarazione relativa all’anno precedente (ovviamente quadro VO), per applicare l’imposta in quello Sato. L’opzione (vincolante per un triennio) può essere esercitata anche nella dichiarazione di inizio attività e in ogni caso anteriormente alla prima operazione, la modalità di esercizio dell’opzione chiaramente influisce sulla decorrenza e quindi gli effetti decorrono dal primo gennaio (dell’anno in corso) se esercitata nella dichiarazione, decorrono dal momento dell’esercizio negli altri casi;
  • c)  l’iva è invece scontata nel paese di destinazione quando le vendite dell’impresa italiana in tale stato superano le soglie fissate (senza applicazione di alcuna opzione). È necessario dunque che il soggetto cedente nomini un rappresentante fiscale o si identifichi direttamente in tale Stato per gli adempimenti necessari. In caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.

In merito alla soglia si chiarisce velocemente che

  • la soglia è riferita alle vendite eseguite in un singolo stato e quindi il soggetto si deve identificare solo in quegli stati in cui le vendite hanno superato la soglia;
  • in caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.

Ulteriormente si osserva come l’opzione per la tassazione nello stato membro (del committente) si debba esercitare per singolo stato.

Nell’ipotesi di cessioni verso soggetti residenti fuori dal territorio comunitario (indipendentemente che siano soggetti passivi o no) saremo sempre in presenza di esportazioni e quindi obbligo di fattura non imponibile articolo 8 primo comma lettera a del Decreto Iva.

Fonte:


Aggiornata il: 28/02/2020