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L'indennità di 600 euro per gli sportivi:al via le domande da oggi 7 aprile

Domanda e autocertificazione

Il decreto, all’art. 4, specifica la modalità di presentazione della domanda che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali :

a) dati anagrafici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione);
c) IBAN dell’avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati;
e) autocertificazione ai sensi art. 445/2000 con la quale di dichiara, sotto la propria responsabilità che che il rapporto di collaborazione era persistente anteriormente al 23 febbraio 2020 e ancora in essere al 17 marzo 2020  nonché di non esser titolare di altre indennità previste dal D.L. n. 18 del 2020 ovvero di non essere percettore di reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, pensione di ogni genere, assegni ad esse equipara, o titolare di reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2);

Sport e Salute ha già emesso delle FAQ dalle quali, peraltro, viene anche chiarita la modalità di accreditamento al sito (tramite sms) nonché chi possa essere percettore o meno dell’indennità.

Ad ogni modo il decreto individua anche la documentazione da allegare alla domanda  (art. 4) :

1) copia fronte-retro del documento di identità;
2) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
3) in assenza del contratto o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020;

Precisando che le indennità verranno erogate con il criterio “cronologico” di ricevimento, ovvero andando a soddisfare l’ordine delle domande, e fra queste prioritariamente chi abbia percepito meno di Euro 10.000,00= nell’anno 2019, bisognerà fare particolare attenzione alle modalità con cui Sport e Salute s.p.a. procederà all’istruttoria, controllo e monitoraggio delle domande.

All’art. 6 del Decreto è infatti previsto che Sport e Salute S.p.a., acquisiti i dati previsti nel Registro C.O.N.I. e d’intesa con il Comitato Olimpico, possa procedere ad un controllo incrociato potendo richiedere elementi a riscontro all’Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali oltre che a controlli “a campione” anche in loco presso gli Enti di cui sopra (forse per un refuso il Decreto fa riferimento all’Art. 1 comma 1 anziché all’Art. 2 comma 2).

Sotto certi aspetti il Decreto, che ricordiamo è figlio di un più ampio costrutto normativo emanato in fase emergenziale, pone non poche lacune e perplessità passando di fatto “la palla” a Sport e Salute S.p.a. eccezionalmente rafforzata nelle sue finalità ancorché limitata dall’art. 7 a elargire indennità nel limite di 50 mil di euro, ovvero l’importo ad essa destinato dall’Art. 96 comma  2 del D.L. n.18 del 2020. 

Pertanto, terminato esso, nulla potrà più essere erogato ai “ritardatari” nemmeno attingendo al cospicuo fondo di dotazione statale già annualmente destinato a Sport e Salute S.p.a. proprio per sostenere e promuovere lo sport dilettantistico italiano.

Fonte:


Aggiornata il: 07/04/2020