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Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 18 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.1 del Decreto rilancio.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini:

  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail
  • e dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    • alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente / assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    • all'imposta sul valore aggiunto.

sono sospesi alle seguenti condizioni:

  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;

A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019.

Sempre a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza , che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%  nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa: 
L'art. 126 del testo del decreto Rilancio ha prorogato il termine di ripresa della riscossione dei suddetti versamenti che dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020)
  • o al massimo in 4 rate mensili  di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020)

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/08/2020