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Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto

Imprese del turismo e altri soggetti

Art. 18 c. 4 DL Liquidità e art. 61 Cura Italia così come modificato dall'art. 127 del Decreto rilancio.

Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall'emergenza, la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.
Inizialmente l'art. 8, c.1 DL 2 marzo 2020, n. 9, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, ha sospeso fino al 30 aprile 2020:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  • i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

Successivamente con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12 , con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato , a titolo indicativo , i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti:

a

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)

b

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

d

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l

aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o

soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

s

esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);

t

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

la sospensione del versamenti opera fino al 30 aprile (per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 30 giugno):

  • per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • per gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL
  • per l'IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.

Tali versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31.05.2020);
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020).

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Tuttavia segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall'articolo 18 DL Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.04 e il 18.05.2020).

Per quei soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall'art. 18 del “nuovo” Decreto, il DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile, le sospensioni già previste dall''articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 , le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18,

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/08/2020