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Gli effetti legati all’emergenza COVID-19 sull’inadempimento contrattuale

Soluzioni legislative emergenziali

Il difficile compito del legislatore è, come detto, quello di intervenire nella complessa opera di contemperamento di interessi in gioco. D’altronde, fermi gli istituti analizzati, la legislazione puntuale è tanto necessaria quanto opportuna. In tal senso, come anticipato, il Legislatore ha approvato il c.d. “Decreto Cura Italia” recante norme di sostegno all’economia.

Il provvedimento ha, infatti, previsto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fondiari sulla prima casa (a determinati requisiti reddituali e di importo) con esenzione alla capitalizzazione di interessi medio tempore maturati.

In ambito locatizio ad uso commerciale, invece, l’unico riconoscimento, è disciplinato dall’art. 65 di detto decreto il quale recita che: “ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”. Quanto alle locazioni ad uso abitativo, invece, il legislatore ha puntato all’accordo fra i contraenti residuando in capo agli stessi la volontà di aderire.

Degna di nota per i fini che qui interessano, infine, anche l’art. 91 il quale impone al giudice di valutare la crisi da corona virus nel contenzioso civile e relativo agli inadempimenti contrattuali ex art. 1218 c.c..



[1] Cass., sez II, 15 novembre 2013, n. 25777; Cass., Sez. III, 17 giugno 1980, n. 3844.

[2] Cass., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915

[3] Cass., 11 gennaio 1982, n. 119

[4] Cass., Sez. III, 22 agosto 2007, n.17844

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Aggiornata il: 13/04/2020