Come detto e come previsto dal DL 18 2020 , il prorocollo esemplifica alcuni casi ( non esaustivi) in cui puo essere prevista l'esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a casua dell'emergenza Coronavirus:
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se la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non sono possibili altre soluzioni organizzative diverse e non sono disponibili, sufficienti, mascherine e altri dispositivi di protezione ( deve essere documentato l' ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini)
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se l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, oppure non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto,
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se si accerta un caso di lavoratore affetto da COVID-19 e necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con conseguente
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sospensione delle lavorazioni;
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se il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative
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per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere