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La 231 nella emergenza sanitaria: prime indicazioni e pareri

Rischio di infiltrazioni criminose all'interno delle imprese in difficoltà

Il secondo rischio su cui porre attenzione in questa particolare fase è quello di infiltrazioni criminose all’interno delle organizzazioni, certamente legato alle imprese che sono in difficoltà economica e finanziaria legata ai blocchi delle proprie attività portati per far fronte al contenimento epidemiologico.

All’orizzonte quindi non vi sono solamente possibili aumenti dei reati di usura, ma anche acquisizioni dirette ed indirette di imprese da parte di organizzazioni criminali, il che porta ad avere maggiore cura ed attenzione della adeguata verifica della clientela da parte degli istituti di credito che, secondo il Decreto Liquidità, sono il “fronte” della erogazione di denaro garantito dallo Stato in alcuni casi anche al 100%. Pertanto i richiedenti finanziamenti devono essere particolarmente controllati nelle varie fasi: richiesta, erogazione, prosecuzione, in ossequio alla normativa antiriciclaggio del D.Lgs. 231 del 2007. Questa attenzione non va solamente posta dagli intermediari, ma anche e soprattutto da tutti i destinatari delle norme antiriciclaggio.

Tali rischi sono stati resi noti dall’UIF, che ha elencato anche una serie di possibili condotte criminose da ascrivere nell’alveo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che quindi, se commessi e non oggetto di attenzione da parte della organizzazione, possono portare ad una responsabilità amministrativa dell’ente. Essi sono tutti ascrivibili alla sfera delle imprese, e quindi vanno dai reati informatici, a quelli tributari, societari, truffa ai danni dello Stato, nonché delitti contro industria e commercio, per finire al riciclaggio. Tutti reati che devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente e per i quali non è stata dimostrata la validità delle procedure esimenti adottate dal Modello Organizzativo 231.

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Aggiornata il: 30/04/2020