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Certificazione utili e proventi equiparati: modello CUPE 2020

Chi deve emettere il modello CUPE

Tutti i soggetti che hanno corrisposto utili o proventi a questi equiparati nell’anno 2019 sono tenuti a rilasciare al percettore e a trasmettere il modello CUPE (Certificazione Utili e Proventi Equiparati).

La certificazione non segue il criterio della competenza, ma quello della cassa: questo vuol dire che la distribuzione di utili   deliberata ma non realizzata non sarà oggetto di certificazione, mentre lo sarà la concreta distribuzione di utili deliberati in anni precedenti.

L’obbligo di certificazione non dipende dal soggetto che distribuisce gli utili o i proventi equiparati, ma dal regime di tassazione del soggetto che li percepisce: in fatti tale certificazione non è richiesta per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono tenuti a questo adempimento non solo i soggetti IRES, ma tutti coloro che distribuiscono i redditi oggetto di certificazione, anche soggetti IRPEF: per esempio anche una ditta individuale che nel 2019, in qualità di associante, ha corrisposto all’associato in partecipazione con apporto di capitale (o misto) delle somme a lui spettanti, sarà obbligato all’emissione della certificazione.

La certificazione può (in questo caso è facoltativa) essere rilasciata anche al percettore non residente relativamente a utili o proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (fattispecie che non richiedere l’emissione della certificazione in oggetto), al fine di consentire al contribuente estero di poter recuperare, nel proprio stato di residenza, se possibile, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.

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Aggiornata il: 11/05/2020