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Ripresa attività sportive:palestre e piscine dal 25 maggio

Le linee guida del DPCM del 17/5/2020

Arriviamo alle ultime ore e al D.P.C.M  17/05 delle ore 19:00 che, in limine litis, ha posto rimedio ad una situazione che rischiava di diventare decisamente pesante.

Quanto al mondo sportivo è stato chiarito (e più che altro normato) che : 

- All' art.1 comma 1 lett. d) viene permesso di svolgere attività sportiva e motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi, ove accessibili, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro e ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.

- Alla lett. e) del medesimo articolo invece viene ribadita la sospensione per eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Ma la stessa misura poi continua autorizzando gli allenamenti per atleti - professionisti e non professionisti - tanto degli sport individuali che di squadra sempre nel rispetto delle misure contenitive, di distanziamento ed, in ogni caso, a porte chiuse. Per gli atleti - professionisti e non professionisti - ma di interesse nazionale viene inoltre data la facoltà di potersi spostare fuori regione previa convocazione delle rispettive Federazioni di appartenenza. In ogni caso, per questi ultimi, sarà necessario che vengano attuati apposite Linee GUida a cura dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI, CIP e sentita la FMSI, le Federazioni sportive, Discipline Sporitve Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

- Alla lettera f) viene indicata come data di ripartenza il 25 Maggio per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e private, ovvero verso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico. Il tutto sempre nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramento.

Sul punto poi, sempre la lett. f) prevede che sia l' Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la FMSI, e fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e province autonome.

In tal senso viene peraltro data facoltà alle stesse Regioni di stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività (sportive, motorie etc.) con l'andamento della situazione epidemologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Protocolli e linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome adottate nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali.

- Alla lettera g), infine, viene richiesto che le Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e tutti gli Enti sportivi riconsciuti dal CONI o dal CIP, nonchè a tutte le entità sportive ancorchè non affiliate (associazioni sportive, società sportive, centri e circoli sportivi= di adootare ognuno nel rispettivo ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglia per tutela re la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, freguentano i siti in cui si svolgonol'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

- Alla lettera h) viene precisato che rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

- Alla lettera z) (purtroppo) viene ribadita la sospensione delle attività per centri culturali e sociali.

Ma ciò che rileva è quanto previsto nell'Allegato 17 del medesimo DPCM.

In pratica il Governo non ha potuto che prendere atto di quanto già precedentemente concordato con la Conferenza per la ripresa delle attività produttive e non commerciali richiamandone integralmente i contenuti rimanendo pertanto la prima e unica linea guida a disposizione per le realtà associative (diremo sportive e non) ed alla quale si è pervenuto non solo per il ruolo costituzionalmente assunto dalle Regioni ma, soprattutto, in forza dello stesso dettato normativo in situazione emergenziale laddove l'art. comma 19 del D.L. 33/2020 aveva per l'appunto ribadito che (...) la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 [del D.l. 19/2020 "Attuazione delle misure di contenimento n.d.r.] (...).

Pertanto, in attesa di Linee Guida specifiche dal mondo dello sport, che forse sono rimaste al palo a causa dei bisticci da parte dei protagonisti del calcio professionistico, le indicazioni andranno cercate e attuate sulla base del predetto documento prodotto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome precisando comunque che, in questo complesso scenario e trattandosi di linee guida

  1. è opportuno che le indicazioni operative, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adottate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
  3. in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo

In concreto, salvo diverse ed ulteriori disposizioni anticipatorie o meno da parte delle singole Regioni, l'apertura sarà quindi possibile dal 25 maggio ma seguendo ed attuando le misure indicate all'Allegato 17 e che trovano pertanto applicazione per i soggetti pubblici e privati.

Ad esempio con Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019) il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, permettendo anche la ripresa delle assemblee associative, ha previsto che le attività sportive possano riprendere già dal 18 maggio (ovviamente in ragione dell'applicazione pedissequa delle linee guida) mentre la Regione Sicilia con Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 ha posticipato solo al 25 maggio l'apertura delle piscina autorizzando la ripertura immediata dei siti sportivi.


Veniamo quindi alle indicazioni fatte proprie dalle Regioni e dal DPCM.

Fonte:


Aggiornata il: 18/05/2020