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Decreto Rilancio l’agevolazione Irap e il trattamento contabile

I risvolti contabili dell'abolizione dell'Irap di giugno

Ai fini contabili per i bilanci ancora non approvati, e che sono relativi all’esercizio appena chiuso, non cambia nulla, stando al tenore letterale dell’articolo 27 si deve ritenere che l’imposta è comunque dovuta e andrà iscritta per i’intero importo; in conseguenza di ciò nei bilanci avremo, da un lato, i crediti per gli acconti anticipati e pagati nel corso del 2019 e dall’altro il debito tributario iscritto per competenza.

Nel caso in cui la società in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, per l’esercizio 2019, risulterà a credito, usufruendone nel rispetto delle regole vigenti o chiedendolo a rimborso, chiuderà il debito tributario e il conto degli acconti, iscrivendo la differenza ad un conto contabile denominato credito IRAP 2019 in compensazione (o rimborso).

All’opposto, se la redazione del modello di dichiarazione farà emergere un debito, a titolo di saldo dell’IRAP, il contribuente (impresa in contabilità ordinaria o società) dovrà iscrivere nel 2020 una sopravvenienza attiva per importo dovuto a titolo di saldo,  che secondo la norma in esame non sarà dovuto,  inoltre è doveroso evidenziare che l’OIC 29 al paragrafo 60 recita che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”

Pertanto e solo nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse risultare a debito (non andranno fatte modifiche se l'impresa risulta a credito), dovendo corrispondere un saldo a titolo di IRAP, in ossequio al testo dell’OIC 29 se il progetto di bilancio è stato definito e si è in attesa di fare l'assemblea, il bilancio non deve essere cambiato; in tal caso si agirà direttamente sulla contabilità nel 2020, registrando una sopravvenienza attiva pari alla parte di tributo non pagato. Viceversa se il progetto di bilancio non è stato redatto si dovrà intervenire sulla contabilità nel 2019 e si dovrà variare l'iscrizione dell'IRAP adeguando, sia il costo che il debito, al minor valore pari alla somma degli acconti versati, in modo da non far emergere alcun importo dovuto.

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Aggiornata il: 20/05/2020