Il servizio civile non viene svolto dai volontari a titolo gratuito: a questi viene erogato un compenso. La normativa fiscale italiana a riguardo è stratificata e non univoca, sarà necessario districarsi tra norme e interpretazioni.
Il primo riferimento, in ordine temporale, in tema di corretto trattamento dei compensi dei volontari del servizio civile è la Circolare n.24/E del 10 giugno 2004 dove l’Agenzia delle Entrate, al punto 4.2, spiega che “le somme percepite dai volontari […] in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa […] con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte”.
L’indicazione dell’Agenzia delle Entrate farà da riferimento sul tema fino al 2017, quando il già citato Decreto Legislativo n.40/2017, che istituisce il servizio civile universale, con l’articolo 16 norma il trattamento fiscale di questi compensi: così al comma 1 stabilisce che questo il servizio svolto dai volontari “non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata” e al comma 3 che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali”.
Infine con risposta n.82 a interpello del 2018, l’Agenzia delle Entrate precisa che “esistono precisi indici normativi che evidenziano la diversità di regime giuridico del servizio civile universale rispetto al servizio civile regionale” e che “tale netta distinzione induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al nuovo servizio civile universale anche a quello della regione ”, quindi conseguentemente tali importi che sono da considerarsi “redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente”.