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Superbonus 110 % nel Decreto Rilancio: come funziona la maxi agevolazione

Quali interventi sono agevolati e a quali condizioni

Nello specifico, la detrazione si applica per i seguenti interventi:
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (e quindi anche i tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (cd. cappotto termico) dell’edificio medesimo, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (trattasi della tipica villetta a schiera);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A ,  inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici, e  per l'installazione di collettori solari;
  • per i comuni montani non interessati a procedure d'infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell'aria la detrazione è ammessa anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Viene inoltre specificato che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE, nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a  30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • nei comuni con aree non metanizzate e nei comuni montani, è ammessa anche la sostituzione dell'impianto preesistente con altro con caldaia a biomassa con classe di qualità non inferiore a 5 stelle. In entrambi i casi si deve trattare di comuni non interessati a procedure d'infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell'aria;
  • la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al superbonus;
  • qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli paesaggistici e/o architettonici (dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), o nel caso in cui gli interventi sull'esterno dell'edificio siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica comunque, a patto che sia possibile raggiungere i requisiti di efficienza energetica richiesti;
  • sono ammessi al Superbonus  anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché ovviamente al termine dei lavori l'immobile rispetti i requisti richiesti di riduzione di almeno due classi di fabbisogno energetico;
  • interventi antisismici sugli edifici come l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,  realizzati sulle parti strutturali degli edifici ovvero interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classe inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici;
  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al sismabonus.
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a patto che l'intervento venga effettuato congiuntamente alla riqualificazione energetica dell'intero edificio.

Fonte:


Aggiornata il: 13/07/2020