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Superbonus 110 % nel Decreto Rilancio: come funziona la maxi agevolazione

Cessione del credito o sconto

Per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus, è prevista la possibilità di:
  • cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, con precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato;
  • cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari abilitati.

E' consentito optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Inoltre, si prevede che nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Non è più prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta (utilizzabile quindi anche per pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Di conseguenza è stata eliminata anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in corso.

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti si prevede una deroga all’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Viene infine spostato ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.

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Aggiornata il: 13/07/2020