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Prestazioni di servizi rese a clienti comunitari ed extra-UE: trattamento ai fini IVA

Servizi in deroga

Le prestazioni di servizi devono invece scontare l’IVA italiana quando si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
In ambito B2B tale regola vale esclusivamente per i servizi cosiddetti “in deroga”, previsti dall’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Trattasi, in sintesi, delle seguenti operazioni:
  • prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • prestazioni di ristorazione e catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • prestazioni di locazione/noleggio a breve termine - inferiore a 30 giorni - di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità;
  • le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel settore alberghiero e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 22/07/2020