Le prestazioni di servizi devono invece scontare l’IVA italiana quando si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
In ambito B2B tale regola vale esclusivamente per i servizi cosiddetti “in deroga”, previsti dall’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Trattasi, in sintesi, delle seguenti operazioni:
- prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di ristorazione e catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- prestazioni di locazione/noleggio a breve termine - inferiore a 30 giorni - di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità;
- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel settore alberghiero e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.