Tale regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva calcolata in via forfettaria, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.
Secondo questo articolo “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Un reddito è da considerarsi prodotto in Italia, quando si possa stabilire il collegamento del reddito ad una fonte produttiva situata nel territorio italiano.
In modo reciproco un reddito è considerato prodotto all’estero secondo gli stessi criteri. Tale specifica viene fatta poiché la tassazione con imposta sostitutiva vale solo ed esclusivamente per i redditi prodotti all’estero.