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Titolari di pensione estera residenti in Italia e imposta sostitutiva

Come beneficiare della imposta sostitutiva

Ai sensi dell’art 24-ter comma 5 l’opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo di imposta.

Quanto detto vale sia per l’esercizio della opzione in dichiarazione ordinaria che tardiva e/o dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

È bene sottolineare che qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell’istituto della remissione in bonis esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, versando un importo pari a 250,00 (duecentocinquanta) euro

Il ricorso alla remissione in bonis non è consentito se il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione, non configurandosi il “comportamento concludente” necessario per avvalersi del citato istituto.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 22/07/2020